SAI COS’È UN USO CIVICO? SAI COME È POSSIBILE SVINCOLARSENE?
Il problema sorge poiché un terreno privato gravato da uso civico può essere venduto, ma la vendita non estingue l’uso civico, il quale continuerà a insistere sul fondo.
Analizziamo meglio la faccenda:
L’origine di questa figura giuridica è da ricercarsi nel Medioevo, nell’ambito di quei diritti che consentivano alla popolazione di un feudo di sfruttare in modo produttivo, ma limitato, determinati terreni.
L’uso civico è un diritto di godimento, come quelli di semina, pascolo ecc., è un diritto di godimento collettivo che si concreta, su beni immobili, in varie forme, spettanti ai membri di una comunità, su terreni di proprietà pubblica o di privati che gli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune esercitano sulle terre di proprietà del Comune, della frazione o di privati.
Il diritto d’uso civico solitamente non è riconosciuto in funzione di un atto noto, ma di fatto, in base alla prassi tramandata da tempo immemore o alla sussistenza di particolari condizioni storico-geografiche.
Di conseguenza gli usi civici vengono quasi sempre riconosciuti sulla base della fonte-fatto e sono quindi ascrivibili al diritto consuetudinario.
Vengono riconosciuti due tipi di uso civico:
1) terre di proprietà privata su cui grava un diritto di uso civico in favore della collettività;
2) terre di proprietà collettiva (demanio civico).
Come svincolare gli usi civici?
Per liberare il terreno privato dall’uso civico prima della vendita occorre procedere all’affrancazione del fondo, una procedura di liquidazione monetaria dell’uso civico, dopo la quale il fondo potrà circolare liberamente.
Se l’affrancazione non è ancora stata effettuata al momento della vendita, il bene è sì trasferibile, ma assoggettato all’uso civico, il quale dovrà essere indicato all’interno dell’atto notarile.
Le terre di proprietà collettiva (demanio civico) utilizzabili per l’agricoltura sono spesso assegnate ai singoli membri della comunità titolare del diritto, i quali possono usufruire del terreno, con l’obbligo di migliorarlo e pagare un canone periodico (enfiteusi).
In tal caso, è previsto che i beneficiari possano divenire legittimi proprietari del fondo attraverso particolari procedure che permettono loro di alienare e riscattare (legittimare e/o affrancare) le quote enfiteutiche.
Possono procedere alla vendita del terreno quei soggetti che si sono impossessati del bene da almeno dieci anni, purché vi abbiano apportato delle migliorie.
La legittimazione viene comprovata con un procedimento che inizia con una perizia istruttoria che, previo riscontro da parte del Commissario per gli usi civici, viene pubblicata nell’albo del Comune e, una volta emessa l’ordinanza di legittimazione, il provvedimento deve essere approvato dal Ministero di Grazia e Giustizia.
Una parte della giurisprudenza ritiene che il provvedimento di legittimazione faccia decadere il vincolo di inalienabilità del terreno che, quindi, diventa commerciabile.
In alcuni casi la legittimazione può avvenire con il pagamento di un canone da parte del legittimario che diventerebbe una sorta di enfiteuta.
La legittimazione deve essere trascritta e l’eventuale affrancazione deve essere annotata a tale trascrizione.
Il bene, inoltre, sarà commerciabile dopo il procedimento di “conciliazione”, considerato dalla giurisprudenza come un contratto di diritto privato tra il singolo e la collettività rappresentata dal Comune (sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione della Regione).
SE IL NOTAIO evince dal certificato catastale o dal certificato di destinazione urbanistica, che il terreno è sottoposto a uso civico, dovrà stabilire se il fondo sia di proprietà privata o pubblica:
- se il fondo appartiene a un privato è liberamente commerciabile, ma assoggettato all’uso civico, il bene si trasferisce con il suo onere salvo che non si decida di procedere a una preventiva affrancazione;
- se il fondo è pubblico, bisogna ritenerlo NON commerciabile poiché non è avvenuta la cosiddetta assegnazione in categoria, salvo che il possessore abusivo non sia stato legittimato con la procedura sopracitata o non sia avvenuta la conciliazione.
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