È SUFFICIENTE LA SUCCESSIONE PER VENDERE UNA CASA CHE HAI EREDITATO DA POCO? – [ Introduzione all’accettazione tacita ]
“Si definisce tacita l’accettazione che avviene a seguito di atti che presuppongono la concreta ed effettiva volontà di accettare l’eredità pur in assenza di una dichiarazione esplicita in tal senso. L’onere di dimostrare che un determinato atto implica accettazione tacita spetta a chi lo afferma.”
Non voglio addentrarmi troppo nel diritto ereditario o successorio ma prima di iniziare trovo doveroso fare una precisazione a riguardo:
Il diritto successorio è quell’organo che regolamenta tutto ciò che riguarda la morte di una persona. È possibile che il defunto lasci un testamento o che decida di non disporre di esso, lasciando tutta la regolamentazione dei beni alla legge.
Il diritto ereditario è dunque costituito da una serie di disposizioni in grado di gestire ogni tipo di casistica legata all’ereditarietà, in maniera perfettamente equa e regolamentata sotto il piano legale, al fine al fine di regolamentare il trasferimento del patrimonio ereditario dal soggetto defunto, detto de cuius, ai suoi diretti successori.
Per patrimonio ereditario si intende l’insieme di beni patrimoniali attivi e passivi trasmissibili che appartengono al defunto fino al momento del decesso: viene da sé, dunque, che l’eredità può essere costituita da beni e crediti, ma ovviamente anche da eventuali debiti di cui il defunto risulti titolare.
La successione ereditaria si realizza attraverso alcuni passaggi, spesso temporalmente coincidenti, pur trattandosi di fasi cui il diritto ereditario attribuisce effetti distinti e ben definiti.
Vediamo quali:
– l’apertura della successione: individua l’ambito spaziale e temporale del meccanismo successorio.
– la vocazione: si individuano coloro che dovranno succedere in base ad un titolo che ne legittima la chiamata (il testamento o la legge).
– la delazione: (dal latino “deferre”, ossia attribuire) con la quale è offerto e messo a disposizione dei soggetti delati (chiamati a succedere nella fase immediatamente precedente) il patrimonio del defunto.
La delazione non produce, come effetto immediato, l’acquisto dell’eredità ma solo il diritto di accettarla. Di conseguenza occorre che i soggetti delati manifestino la loro accettazione dell’eredità nelle forme e modalità che vedremo tra poco.
Intanto va fatta una piccola distinzione sul trasferimento del patrimonio dal defunto ai suoi successori poiché può essere di due tipi:
1) a titolo universale con il quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius;
2) a titolo particolare con cui il successore (detto legatario) subentra soltanto in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.
A questo punto vale la pena evidenziare subito un effetto:
Chi è chiamato a titolo universale, quindi a subentrare in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili, acquisisce anche gli eventuali debiti del defunto e quindi soltanto accettando volontariamente l’eredità, assume la posizione di erede.
Al contrario il legatario, chiamato a titolo particolare, diventa automaticamente erede dall’apertura della successione senza che sia necessaria alcuna accettazione del lascito, ricevendo in via generale solo un vantaggio dall’attribuzione patrimoniale.
Il legatario, a differenza degli eredi, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, anche se il testatore può prevedere per il legatario il compimento di una determinata prestazione, entro il limite comunque del valore del bene ricevuto.
Ma tornando a prima:
Cos’è l’accettazione dell’eredità?
L’erede diventa tale con effetto dal giorno di apertura della successione solo dopo aver accettato l’eredità.
L’accettazione può essere fatta espressamente, con un atto formale, o tacitamente, compiendo un atto che fa presupporre la volontà d’accettare (ad esempio, disponendo dei beni, operando su un conto corrente, etc.).
Tacita o espressa che sia, è un atto unilaterale e non può essere né parziale (ossia riguardare solo alcuni beni con esclusione di altri) né subordinato al verificarsi di una condizione o di un termine.
È inoltre irrevocabile e non ripetibile, ovvero una volta manifestata la volontà di accettare non è possibile rinunciare alla stessa eredità.
Il tutto deve compiersi infine entro dieci anni dall’apertura della successione o dall’avveramento di un’eventuale condizione apposta all’istituzione di erede.
Arriviamo al punto clou di questo articolo ovvero definire e capire perché è importante L’ACCETTAZIONE TACITA
ART 476 c.c. “L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.”
Chiunque desideri vendere un immobile pervenutogli per successione, se non ha mai accettato espressamente l’eredità, deve trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità per garantire al suo acquirente che il suo acquisto non possa mai essere messo in discussione.
Quando si stipula un atto di compravendita con oggetto immobili (terreni o fabbricati) che provengano da una successione, il notaio è tenuto a trascrivere l’accettazione tacita di eredità, salvo il caso in cui l’acquisto ereditario non risulti già trascritto in forza di un’accettazione espressa o tacita.
Quindi se stai pensando di vendere un immobile che hai ereditato puoi scegliere di fare questo passaggio anche contestualmente al giorno del rogito.
Il motivo principale per il quale è necessaria questa formalità è la tutela dell’acquirente (e dell’eventuale banca mutuante) dalla dell’erede apparente.
È, infatti, possibile che chi vende sia erede solo apparentemente e, quindi, chi acquista potrebbe subire l’azione di petizione di eredità da parte dell’erede vero ed essere tenuto, così, a restituirgli il bene.
Eseguendo la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità a favore dell’erede questo rischio, non si realizza.
Se devi vendere un immobile che ti è pervenuto per eredità e vuoi maggiori approfondimenti sull’argomento, non esitare a contattarmi!
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